la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  Regione,  in  attesa  della elaborazione ed attuazione del
piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, (Norme  per
il  riassetto  organizzativo  e  funzionale  della  difesa del suolo)
provvede, con lavori da eseguirsi in amministrazione  diretta  o  con
appalti,  alla  realizzazione di interventi di difesa da valanghe per
il  recupero   idrogeologico-ambientale,   per   l'incremento   delle
superfici  boscate  e per creare condizioni di maggiore sicurezza per
le infrastrutture esistenti.
   2.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  interessano le zone di
distacco delle valanghe e/o le zone di espansione.