la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione, in attesa della elaborazione ed attuazione del piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) provvede, con lavori da eseguirsi in amministrazione diretta o con appalti, alla realizzazione di interventi di difesa da valanghe per il recupero idrogeologico-ambientale, per l'incremento delle superfici boscate e per creare condizioni di maggiore sicurezza per le infrastrutture esistenti. 2. Gli interventi di cui al comma 1 interessano le zone di distacco delle valanghe e/o le zone di espansione.