la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La regione Lazio, al fine di migliorare la ricettivita' turistica, concede contributi in conto interessi su finanziamenti a favore di piccole e medie imprese situate nel Lazio esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e specificatamente quelle previste dall'articolo 32 del decreto ministeriale n. 375 del 4 agosto 1988, tipologia A e B. 2. I finanziamenti di cui al comma precedente sono destinati all'ammodernamento ed alla ristrutturazione dei locali esistenti fisicamente connessi con i locali adibiti alle vendite relativi a servizi igienici, cucine e laboratori di produzione, trasformazione e manipolazione nonche' alle attrezzature relative, all'adeguamento degli impianti elettrici e antincendi alle norme in vigore ed interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. 3. Ai fini della presente legge per piccole e medie imprese si intendono quelle aventi un numero di dipendenti non superiore a venti.