la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  regione  Lazio,  al  fine  di  migliorare  la ricettivita'
turistica, concede contributi in conto interessi su  finanziamenti  a
favore  di  piccole  e  medie  imprese situate nel Lazio esercenti la
somministrazione   al   pubblico   di   alimenti   e    bevande,    e
specificatamente   quelle   previste  dall'articolo  32  del  decreto
ministeriale n. 375 del 4 agosto 1988, tipologia A e B.
   2.  I  finanziamenti  di  cui  al  comma precedente sono destinati
all'ammodernamento ed  alla  ristrutturazione  dei  locali  esistenti
fisicamente  connessi  con  i  locali adibiti alle vendite relativi a
servizi igienici, cucine e laboratori di produzione, trasformazione e
manipolazione  nonche'  alle  attrezzature  relative, all'adeguamento
degli impianti  elettrici  e  antincendi  alle  norme  in  vigore  ed
interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
   3.  Ai  fini  della  presente legge per piccole e medie imprese si
intendono quelle aventi un  numero  di  dipendenti  non  superiore  a
venti.