la seguente legge: Art. 1. 1. I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare nella stagione venatoria 1990-1991 l'esercizio di caccia nel territorio della regione Lazio a parita' di diritti o doveri, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.