la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
    1.  I  titolari  di  licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle
vigenti disposizioni  di  legge,  possono  praticare  nella  stagione
venatoria  1990-1991  l'esercizio  di  caccia  nel  territorio  della
regione Lazio a parita' di diritti o  doveri,  nell'osservanza  delle
disposizioni contenute nella presente legge.