la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo  3  della  legge  regionale approvata dal Consiglio
regionale nella seduta del 1› marzo 1990 e' sostituito dal  seguente:
 
                               "Art. 3.
 
   1.  La stagione venatoria ha inizio il 16 settembre 1990 e termina
il 28 febbraio 1991 compreso".