la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 3 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1 marzo 1990 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. 1. La stagione venatoria ha inizio il 16 settembre 1990 e termina il 28 febbraio 1991 compreso".