la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'attuazione di adempimenti finalizzati alla tutela delle acque destinate al consumo umano, aventi carattere di straordinarieta' ed urgenza, la Regione e' autorizzata a concedere ai comuni, singoli e associati, contributi in conto capitale sulla spesa occorrente per: a) adeguamento delle opere di presa di acquedotti pubblici; b) realizzazione e/o adeguamento delle relative zone di tutela "assoluta" e di "rispetto"; c) rifacimenti e/o completamenti di acquedotti e reti idriche; d) ammodernamenti e/o completamenti di fognature ed impianti di trattamento, suscettibili di arrecare pregiudizio alle caratteristiche delle acque potabili. 2. Le domande di concessione di contributi, di cui al precedente comma, devono essere presentate all'assessorato regionale lavori pubblici, corredate dalla seguente documentazione: 1) referti di analisi della unita' sanitaria locale territorialmente competente, attestanti l'inquinamento delle risorse idropotabili del comune; 2) l'esito delle indagini compiute allo scopo di individuare le cause dell'inquinamento suddetto; 3) una descrizione tecnica delle opere da realizzare per eliminare le cause dell'inquinamento, con la relativa previsione di spesa. 3. La Giunta regionale, sulla base delle richieste prodotte dagli enti interessati, delibera l'ammissione a contributo della spesa occorrente per l'attuazione degli interventi. Nei quindici giorni successivi la Giunta regionale invia, per conoscenza, copia della deliberazione, di cui al precedente comma, alla competente commissione consiliare permanente.