la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
    1.  Per l'attuazione di adempimenti finalizzati alla tutela delle
acque   destinate   al   consumo   umano,   aventi    carattere    di
straordinarieta' ed urgenza, la Regione e' autorizzata a concedere ai
comuni, singoli e associati, contributi in conto capitale sulla spesa
occorrente per:
     a) adeguamento delle opere di presa di acquedotti pubblici;
     b)  realizzazione  e/o adeguamento delle relative zone di tutela
"assoluta" e di "rispetto";
     c) rifacimenti e/o completamenti di acquedotti e reti idriche;
     d)  ammodernamenti e/o completamenti di fognature ed impianti di
trattamento,    suscettibili    di    arrecare    pregiudizio    alle
caratteristiche delle acque potabili.
   2.  Le  domande di concessione di contributi, di cui al precedente
comma, devono  essere  presentate  all'assessorato  regionale  lavori
pubblici, corredate dalla seguente documentazione:
    1)   referti   di   analisi   della   unita'   sanitaria   locale
territorialmente competente, attestanti l'inquinamento delle  risorse
idropotabili del comune;
    2)  l'esito  delle indagini compiute allo scopo di individuare le
cause dell'inquinamento suddetto;
    3)   una  descrizione  tecnica  delle  opere  da  realizzare  per
eliminare le cause dell'inquinamento, con la relativa  previsione  di
spesa.
   3.  La Giunta regionale, sulla base delle richieste prodotte dagli
enti interessati, delibera  l'ammissione  a  contributo  della  spesa
occorrente  per  l'attuazione  degli  interventi. Nei quindici giorni
successivi la Giunta regionale invia,  per  conoscenza,  copia  della
deliberazione,   di   cui   al   precedente  comma,  alla  competente
commissione consiliare permanente.