la seguente legge: Art. 1. 1. Per consentire la prosecuzione ed il completamento dei lavori relativi alla costruzione delle sedi municipali dei comuni del Lazio, la Regione e' autorizzata a concedere ai comuni che ne abbiano fatto richiesta, contributi in conto capitale fino al 100 per cento della relativa spesa, nei limiti degli stanziamenti disponibili sul bilancio regionale.