la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
    1.  Per consentire la prosecuzione ed il completamento dei lavori
relativi alla costruzione delle sedi municipali dei comuni del Lazio,
la  Regione e' autorizzata a concedere ai comuni che ne abbiano fatto
richiesta, contributi in conto capitale fino al 100 per  cento  della
relativa   spesa,  nei  limiti  degli  stanziamenti  disponibili  sul
bilancio regionale.