la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'articolo 11, della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 9, e' cosi' modificato: "1. Ad ogni settore o sezione del presidio multizonale di prevenzione e' preposto un responsabile di posizione funzionale apicale appartenente ai seguenti profili professionali: a) settore ambiente: chimico, biologo; b) settore igiene degli ambienti confinati: fisico, chimico, ingegnere; c) settore tossicologico: medico, biologo, chimico; d) settore impiantistico-antinfortunistico: ingegnere". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 10 maggio 1990 LANDI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 4 maggio 1990.