la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  primo  comma  dell'articolo  11,  della legge regionale 12
febbraio 1988, n. 9, e' cosi' modificato:
    "1.  Ad  ogni  settore  o  sezione  del  presidio  multizonale di
prevenzione e'  preposto  un  responsabile  di  posizione  funzionale
apicale appartenente ai seguenti profili professionali:
     a) settore ambiente: chimico, biologo;
     b)  settore  igiene  degli  ambienti confinati: fisico, chimico,
ingegnere;
     c) settore tossicologico: medico, biologo, chimico;
     d) settore impiantistico-antinfortunistico: ingegnere".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 10 maggio 1990
 
                                LANDI
 
   Il  visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 4 maggio
1990.