la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Misura dell'indennita'
 
   1.  L'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 1983, n. 69, e'
sostituito dal seguente:
 
                               "Art. 1.
 
   1.  L'indennita'  di presenza prevista dall'articolo 2 della legge
regionale 9  aprile  1979,  n.  23,  per  i  componenti  effettivi  e
supplenti  del  comitato regionale di controllo sugli atti degli enti
locali e delle sue  sezioni  decentrate  e'  fissata  nella  seguente
misura:
    L. 100.000 (centomila) al presidente;
    L. 70.000 (settantamila) agli altri componenti.
   2.   L'indennita'   e'   corrisposta  nella  suddetta  misura  con
decorrenza dal 1› gennaio 1990".