la seguente legge: Art. 1. Misura dell'indennita' 1. L'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 1983, n. 69, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. 1. L'indennita' di presenza prevista dall'articolo 2 della legge regionale 9 aprile 1979, n. 23, per i componenti effettivi e supplenti del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali e delle sue sezioni decentrate e' fissata nella seguente misura: L. 100.000 (centomila) al presidente; L. 70.000 (settantamila) agli altri componenti. 2. L'indennita' e' corrisposta nella suddetta misura con decorrenza dal 1 gennaio 1990".