la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione, allo scopo di favorire l'attivita' di tutela, rappresentanza, valorizzazione delle persone portatrici di "handicaps" concede annualmente contributi annuali alle associazioni regionali dell'A.N.M.I.C. (Associazione nazionale mutilati ed invalidici civili), dell'U.I.C. (Unione italiana ciechi) e dell'E.N.S. (Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti), in relazione alla attivita' delle loro sedi regionali e locali.