la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  Regione,  allo  scopo  di  favorire l'attivita' di tutela,
rappresentanza,   valorizzazione   delle   persone   portatrici    di
"handicaps"  concede annualmente contributi annuali alle associazioni
regionali  dell'A.N.M.I.C.  (Associazione   nazionale   mutilati   ed
invalidici   civili),   dell'U.I.C.   (Unione   italiana   ciechi)  e
dell'E.N.S. (Ente nazionale protezione e  assistenza  sordomuti),  in
relazione alla attivita' delle loro sedi regionali e locali.