la seguente legge: Art. 1. Attivita' di consulenza 1. L'attivita' di consulenza di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1982, n. 164, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della medesima legge, l'assistenza psicologica eventualmente richiesta dagli interessati ed un parere sugli interventi necessari ai fini del trattamento medico-chirurgico, sono a carico del servizio sanitario e vengono garantiti dai consultori familiari pubblici, e dai consultori privati convenzionati con il servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 aprile 1976, n. 15. 2. La Giunta regionale e' autorizzata a stipulare atti di convenzione con le strutture di cui al precedente comma autorizzando anche l'istituzione di corsi di qualificazione del personale ai fini delle prestazioni di cui al precedente comma.