la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Attivita' di consulenza
 
   1.  L'attivita' di consulenza di cui all'articolo 2 della legge 14
aprile 1982, n. 164, gli accertamenti di  cui  all'articolo  3  della
medesima  legge,  l'assistenza  psicologica  eventualmente  richiesta
dagli interessati ed un parere sugli interventi necessari ai fini del
trattamento medico-chirurgico, sono a carico del servizio sanitario e
vengono garantiti dai consultori familiari pubblici, e dai consultori
privati  convenzionati  con  il servizio sanitario nazionale, secondo
quanto previsto dalla legge regionale 16 aprile 1976, n. 15.
   2.  La  Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  stipulare  atti  di
convenzione con le strutture di cui al precedente comma  autorizzando
anche  l'istituzione di corsi di qualificazione del personale ai fini
delle prestazioni di cui al precedente comma.