la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  Nelle more di attuazione dei piani di bacino di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183, la regione Lazio, allo  scopo  di  realizzare
gli  interventi  piu' urgenti per assicurare la difesa del territorio
dall'azione delle acque e migliorare  l'uso  delle  risorse  idriche,
disciplina  la  materia  delle  opere  idrauliche,  nei  limiti delle
competenze  attribuitele  con  il  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, con il decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e con la legge 18 maggio  1989,  n.
183.