la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Nelle more di attuazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, la regione Lazio, allo scopo di realizzare gli interventi piu' urgenti per assicurare la difesa del territorio dall'azione delle acque e migliorare l'uso delle risorse idriche, disciplina la materia delle opere idrauliche, nei limiti delle competenze attribuitele con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e con la legge 18 maggio 1989, n. 183.