la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 21 marzo 1987, n. 28, e' cosi' sostituito: "2. La spesa per l'applicazione della presente legge e' calcolata in L. 100 milioni, rientra nello stanziamento dell'apposito capitolo n. 26006 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso. All'ufficio di Presidenza e' demandata l'assunzione dei necessari provvedimenti di spesa". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 24 maggio 1990 LANDI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 19 maggio 1990.