la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 21 marzo
1987, n. 28, e' cosi' sostituito:
   "2.  La spesa per l'applicazione della presente legge e' calcolata
in L. 100 milioni, rientra nello stanziamento dell'apposito  capitolo
n.  26006  del  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  in corso.
All'ufficio di Presidenza e'  demandata  l'assunzione  dei  necessari
provvedimenti di spesa".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 24 maggio 1990
 
                                LANDI
 
  Il  visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 19 maggio
1990.