la seguente legge: Art. 1. 1. Nell'intento di garantire uno sviluppo equilibrato e diffuso del turismo invernale nel proprio territorio e per evitare gravi ripercussioni economico-sociali e occupazionali provocate dagli eccezionali fenomeni climatico-metereologici di carenza di precipitazioni nevose, la Regione Lazio interviene a sostegno delle stazioni sciistiche.