la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Nell'intento  di  garantire uno sviluppo equilibrato e diffuso
del turismo invernale nel proprio  territorio  e  per  evitare  gravi
ripercussioni   economico-sociali  e  occupazionali  provocate  dagli
eccezionali   fenomeni   climatico-metereologici   di   carenza    di
precipitazioni  nevose,  la Regione Lazio interviene a sostegno delle
stazioni sciistiche.