la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Gli  ultimi due commi dell'articolo 3 della legge regionale 13
gennaio 1984, n. 2, sono sostituiti dai seguenti:
    "Per  la  gestione  del  parco  il consorzio istituisce l'ufficio
tecnico costituito dal direttore, che coordina le  funzioni  relative
alla  gestione  tecnica,  dal segretario, responsabile delle funzioni
amministrative, da un biologo esperto in ecologia, da un agronomo, da
un  urbanista  e  da 20 operatori tecnici (guardiaparco) da assumersi
con pubblico concorso i cui termini verranno fissati d'intesa  con  i
componenti uffici regionali.
   Sono compiti di tale ufficio:
     a)  l'esecuzione di studi e ricerche, nonche' la predisposizione
del piano di assetto, del programma e del regolamento  di  attuazione
di  cui  ai  successivi articoli 6 e 7 nonche' l'attuazione di quanto
previsto negli strumenti citati;
     b)   la  stesura  della  relazione  annuale  e  pluriennale,  da
trasmettere previa approvazione da parte del consorzio, entro  il  30
giugno  di  ogni anno all'assessorato regionale competente in materia
di parchi e per i successivi adempimenti;
     c)   le   proposte  per  le  attivita'  turistiche,  didattiche,
scientifiche, culturali e promozionali del parco;
     d) la vigilanza.
   L'ente   gestore   e'  altresi'  autorizzato,  sentita  la  Giunta
regionale, a stipulare convenzioni con enti pubblici,  con  organismi
di  ricerca,  con  organismi  a base associativa, per la gestione dei
servizi  generali  necessari  alla  conduzione  ed  al  funzionamento
ordinario e straordinario del parco".