la seguente legge: Art. 1. 1. Gli ultimi due commi dell'articolo 3 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, sono sostituiti dai seguenti: "Per la gestione del parco il consorzio istituisce l'ufficio tecnico costituito dal direttore, che coordina le funzioni relative alla gestione tecnica, dal segretario, responsabile delle funzioni amministrative, da un biologo esperto in ecologia, da un agronomo, da un urbanista e da 20 operatori tecnici (guardiaparco) da assumersi con pubblico concorso i cui termini verranno fissati d'intesa con i componenti uffici regionali. Sono compiti di tale ufficio: a) l'esecuzione di studi e ricerche, nonche' la predisposizione del piano di assetto, del programma e del regolamento di attuazione di cui ai successivi articoli 6 e 7 nonche' l'attuazione di quanto previsto negli strumenti citati; b) la stesura della relazione annuale e pluriennale, da trasmettere previa approvazione da parte del consorzio, entro il 30 giugno di ogni anno all'assessorato regionale competente in materia di parchi e per i successivi adempimenti; c) le proposte per le attivita' turistiche, didattiche, scientifiche, culturali e promozionali del parco; d) la vigilanza. L'ente gestore e' altresi' autorizzato, sentita la Giunta regionale, a stipulare convenzioni con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi generali necessari alla conduzione ed al funzionamento ordinario e straordinario del parco".