la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Lazio - nell'ambito del processo di formazione del Piano generale dei trasporti, di cui alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 37 e sulla base delle indicazioni risultanti sia dallo schema metodologico di riferimento per la formulazione del Piano stesso, richiamato dall'art. 1 della citata legge regionale n. 37 del 1987, sia dai documenti e dai progetti concernenti il riequilibrio tra l'area metropolitana romana ed il restante territorio regionale, sia dagli atti relativi alla terza conferenza regionale dei trasporti sia, infine, dagli studi preliminari attinenti alla elaborazione di detto piano generale - individua le esigenze di nuove infrastrutture per collegamenti a guida vincolata che consentano consistenti incrementi nella fruibilita' e nella disponibilita' di servizi di trasporto rapido, di massa verso la Capitale. 2. A tali fini, la Regione promuove la effettuazione di appositi studi finalizzati all'accertamento delle condizioni di fattibilita' circa la costruzione di linee metropolitane di collegamento tra l'area romana ed il restante territorio regionale nonche' alla predisposizione dei connessi progetti, preordinati alla realizzazione di tali linee.