la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  Regione Lazio - nell'ambito del processo di formazione del
Piano generale dei trasporti, di cui alla legge  regionale  6  luglio
1987,  n.  37  e  sulla  base  delle indicazioni risultanti sia dallo
schema metodologico di riferimento  per  la  formulazione  del  Piano
stesso, richiamato dall'art. 1 della citata legge regionale n. 37 del
1987, sia dai documenti e dai progetti  concernenti  il  riequilibrio
tra  l'area metropolitana romana ed il restante territorio regionale,
sia dagli atti relativi alla terza conferenza regionale dei trasporti
sia,  infine,  dagli studi preliminari attinenti alla elaborazione di
detto piano generale - individua le esigenze di nuove  infrastrutture
per   collegamenti  a  guida  vincolata  che  consentano  consistenti
incrementi nella fruibilita' e nella  disponibilita'  di  servizi  di
trasporto rapido, di massa verso la Capitale.
   2.  A  tali fini, la Regione promuove la effettuazione di appositi
studi finalizzati all'accertamento delle condizioni  di  fattibilita'
circa  la  costruzione  di  linee  metropolitane  di collegamento tra
l'area romana  ed  il  restante  territorio  regionale  nonche'  alla
predisposizione dei connessi progetti, preordinati alla realizzazione
di tali linee.