la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, e' sostituito dal seguente: "1. Sulla base delle intese intercorse con i comuni, i territori della Regione classificati montani e i comprensori di bonifica montana in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle seguenti zone omogenee;".