la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 2 maggio
1973, n. 16, e' sostituito dal seguente:
   "1.  Sulla  base delle intese intercorse con i comuni, i territori
della Regione  classificati  montani  e  i  comprensori  di  bonifica
montana  in  applicazione  degli  articoli  1, 14 e 15 della legge 25
luglio 1952, n. 991, dell'articolo 1 della legge 30 luglio  1957,  n.
657,  sono  ripartiti  secondo  quanto previsto dall'articolo 3 della
legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle seguenti zone omogenee;".