la seguente legge: Art. 1. Rapporto annuale sull'occupazione 1. In conformita' ai principi annunciati negli articoli 34, 44 e 45 dello statuto della Regione Lazio ed ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nelle leggi 19 dicembre 1984, n. 863, 11 aprile 1986, n. 113, 28 febbraio 1987, n. 56 e nella legge regionale 18 aprile 1985, n. 46, l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, sentito il proprio comitato tecnico-scientifico e acquisito il parere della consulta per l'osservatorio, entro il 31 dicembre di ogni anno predispone e trasmette alla Giunta regionale un rapporto di valutazione degli effetti prodotti sull'occupazione nel corso dello stesso anno, da leggi regionali e nazionali e dai relativi provvedimenti di attuazione nell'ambito territoriale della Regione. 2. Tale rapporto deve contenere un'analisi sulle caratteristiche tecniche ed operative degli investimenti regionali e sui risultati, anche parziali, ottenuti ai fini dell'occupazione, nei singoli territori, con eventuali indicazioni per la modifica dell'investimento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in campo occupazionale. 3. Il rapporto di cui ai precedenti commi e' integrato da un elaborato contenente gli indicatori di particolare disagio occupazionale relativi al territorio regionale.