la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Rapporto annuale sull'occupazione
 
   1.  In  conformita' ai principi annunciati negli articoli 34, 44 e
45  dello  statuto  della  Regione  Lazio  ed  ai  fini  della  piena
attuazione delle disposizioni contenute nelle leggi 19 dicembre 1984,
n. 863, 11 aprile 1986, n. 113, 28 febbraio 1987, n. 56 e nella legge
regionale 18 aprile 1985, n. 46, l'Osservatorio regionale del mercato
del  lavoro,  sentito  il  proprio  comitato  tecnico-scientifico   e
acquisito  il  parere  della consulta per l'osservatorio, entro il 31
dicembre di ogni anno predispone e trasmette alla Giunta regionale un
rapporto  di  valutazione degli effetti prodotti sull'occupazione nel
corso dello stesso  anno,  da  leggi  regionali  e  nazionali  e  dai
relativi  provvedimenti  di attuazione nell'ambito territoriale della
Regione.
   2.  Tale  rapporto deve contenere un'analisi sulle caratteristiche
tecniche ed operative degli investimenti regionali e  sui  risultati,
anche  parziali,  ottenuti  ai  fini  dell'occupazione,  nei  singoli
territori,   con    eventuali    indicazioni    per    la    modifica
dell'investimento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in
campo occupazionale.
   3.  Il  rapporto  di  cui  ai  precedenti commi e' integrato da un
elaborato  contenente   gli   indicatori   di   particolare   disagio
occupazionale relativi al territorio regionale.