la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Programma straordinario d'interventi
 
   1.   Nelle  more  dell'approvazione  del  programma  regionale  di
sviluppo e del relativo quadro di riferimento  territoriale  a  norma
della  legge  regionale  11  aprile  1986,  n.  17,  la  Regione,  in
conformita' ai principi di cui agli articoli 44 e 45  dello  Statuto,
promuove  nell'ambito  delle  proprie  competenze, l'attuazione di un
programma  straordinario  di  interventi   urgenti   da   effettuarsi
nell'Alto  Lazio,  in  provincia  di Viterbo, al fine di eliminare le
gravi  situazioni  di   dissesto   territoriale   e   di   squilibrio
socio-economico   esistenti  e  di  incrementare  l'occupazione,  con
particolare riguardo a quella giovanile.
   2.  Il  programma  di  cui al precedente comma e' subordinato alle
previsioni che saranno disposte nel bilancio regionale pluriennale  e
si  riferisce ad un periodo di tempo non superiore ad un quinquennio.