la seguente legge: Art. 1. Programma straordinario d'interventi 1. Nelle more dell'approvazione del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale a norma della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, la Regione, in conformita' ai principi di cui agli articoli 44 e 45 dello Statuto, promuove nell'ambito delle proprie competenze, l'attuazione di un programma straordinario di interventi urgenti da effettuarsi nell'Alto Lazio, in provincia di Viterbo, al fine di eliminare le gravi situazioni di dissesto territoriale e di squilibrio socio-economico esistenti e di incrementare l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile. 2. Il programma di cui al precedente comma e' subordinato alle previsioni che saranno disposte nel bilancio regionale pluriennale e si riferisce ad un periodo di tempo non superiore ad un quinquennio.