la seguente legge: Art. 1. 1. Rientrano nella presente normativa i grassi animali, i residui e gli avanzi della macellazione e della lavorazione delle carni ed i relativi sottoprodotti destinati a scopi diversi dall'alimentazione umana e da quella zootecnica con esclusione di quei prodotti, diretti tal quali, all'alimentazione animale in quanto specificatamente regolamentati con ordinanza ministeriale 10 maggio 1973 e successive modifiche.