la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Rientrano nella presente normativa i grassi animali, i residui
e gli avanzi della macellazione e della lavorazione delle carni ed  i
relativi  sottoprodotti  destinati a scopi diversi dall'alimentazione
umana e da quella zootecnica con esclusione di quei prodotti, diretti
tal  quali,  all'alimentazione  animale  in  quanto  specificatamente
regolamentati con ordinanza ministeriale 10 maggio 1973 e  successive
modifiche.