la seguente legge: Art. 1. Contributo al Comitato di solidarieta' alle vittime delle stragi 1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 1990, un contributo di lire 40.000.000 al Comitato di solidarieta' alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro (Cap. 02705).