la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Contributo al Comitato di solidarieta' alle vittime delle stragi
 
   1.  La  Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a corrispondere, per
l'esercizio 1990, un contributo di lire  40.000.000  al  Comitato  di
solidarieta'  alle  vittime  delle  stragi  costituito fra la Regione
Emilia-Romagna, la Provincia di  Bologna  ed  i  Comuni  di  Bologna,
Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro (Cap. 02705).