la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di garantire le condizioni di sviluppo del settore delle attivita' musicali indicate nell'articolo 2, primo alinea, della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, e per la salvaguardia e il potenziamento tecnico-finanziario delle relative strutture, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato per l'esercizio finanziario 1990 a concedere contributi straordinari per l'importo complessivo di lire 3.000 milioni a favore delle associazioni concertistiche di interesse regionale e provinciale gia' destinatarie di contributi ordinari da due esercizi.