la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  fine  di  garantire  le condizioni di sviluppo del settore
delle attivita' musicali  indicate  nell'articolo  2,  primo  alinea,
della  legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, e per la salvaguardia
e il  potenziamento  tecnico-finanziario  delle  relative  strutture,
l'Assessore  regionale  per  i  beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione e' autorizzato per l'esercizio finanziario 1990 a
concedere  contributi  straordinari per l'importo complessivo di lire
3.000 milioni a favore delle associazioni concertistiche di interesse
regionale  e  provinciale gia' destinatarie di contributi ordinari da
due esercizi.