la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  fondo  a  gestione  separata, istituito presso lo ESPI con
l'articolo  2  della  legge  regionale  26  marzo  1982,  n.  23,  e'
incrementato,  per le finalita' previste dallo articolo 1 della legge
regionale 18 febbraio  1986,  n.  7,  di  lire  70.000  inilioni  per
l'esercizio finanziario in corso.