la seguente legge: Art. 1. 1. Il fondo a gestione separata, istituito presso lo ESPI con l'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, e' incrementato, per le finalita' previste dallo articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, di lire 70.000 inilioni per l'esercizio finanziario in corso.