la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                             Istituzione
 
   1.  E' istituito, presso l'Assessorato regionale della sanita', il
Consiglio regionale  di  sanita',  con  funzioni  di  organo  tecnico
consultivo  del  Governo regionale e dell'Assessorato regionale della
sanita',  per  la  materia  attinente  alla  tutela  della  salute  e
all'assistenza sanitaria.