la seguente legge: Art. 1. Alle associazioni di volontariato di talassemici e/o di genitori o parenti di talassemici, aventi sede ed operanti nel territorio della Regione siciliana, sono concessi contributi per: a) la realizzazione di programmi rivolti all'informazione e prevenzione del fenomeno della talassemia e delle altre forme concorrenti di emoglobiriopatie ivi compreso il fenomeno dei portatori sani di talassemia; b) l'attuazione di interventi volti a garantire la tutela della salute dei soggetti affetti da forme di emoglobinopatia nei luoghi di lavoro; c) il sostegno psicologico e sociale, ivi compresa l'attivita' di segretariato sociale, in favore dei talassemici; d) il funzionamento delle medesime associazioni.