la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Alle associazioni di volontariato di talassemici e/o di genitori o
parenti di talassemici, aventi sede ed operanti nel territorio  della
Regione siciliana, sono concessi contributi per:
     a)  la  realizzazione  di  programmi  rivolti all'informazione e
prevenzione  del  fenomeno  della  talassemia  e  delle  altre  forme
concorrenti   di   emoglobiriopatie  ivi  compreso  il  fenomeno  dei
portatori sani di talassemia;
     b)  l'attuazione di interventi volti a garantire la tutela della
salute dei soggetti affetti da forme di emoglobinopatia nei luoghi di
lavoro;
     c)  il  sostegno psicologico e sociale, ivi compresa l'attivita'
di segretariato sociale, in favore dei talassemici;
     d) il funzionamento delle medesime associazioni.