CON SENTENZA N. 369 DEL 12 LUGLIO 1990, HA DICHIARATO NON FONDATE LE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 27 delle legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 1. Nell'articolo 27 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, sono apportate le seguenti variazioni: a) per la terza qualifica funzionale il numero dei posti fissato in 338 unita' e' modificato in 318 unita'; b) per la quarta qualifica funzionale il numero dei posti fissato in 926 unita' e' modificato in 538 unita'; c) per la quinta qualifica funzionale il numero dei posti fissato in 352 unita' e' modificato in 742 unita'. 2. Sono fatte salve le ulteriori detrazioni alla dotazione organica delle qualifiche funzionali previste dall'art. 16 della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1, al verificarsi della condizione ivi prevista, nonche' le detrazioni previste dall'art. 23 della legge regionale 6 giugno 1989, n. 20, al verificarsi delle condizioni dalla stessa legge previste. 3. L'art. 27 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, in conseguenza delle variazioni introdotte dal comma 1 e subordinatamente al verificarsi delle condizioni indicate nel comma 2, e' cosi' sostituito: "Art. 27 (Dotazione organica). - 1. La dotazione organica complessiva del personale del ruolo regionale viene fissata in 4602 unita', cosi' ripartite tra le qualifiche funzionali: prima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 0 seconda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 37 terza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 305 quarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 504 quinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 674 sesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 938 settima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 750 ottava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 890 prima dirigenziale . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 378 seconda dirigenziale . . . . . . . . . . . . . . posti n. 126". 4. I posti fissati per la quinta qualifica funzionale al primo comma del presente articolo sono in particolare destinati anche alle Aziende per il diritto allo studio universitario e vanno ad aumentare la dotazione organica di ciascuna di esse nella misura qui di seguito indicata: Azienda per il diritto posti della V qualifica funzionale allo studio universitario di: da a - - - Bologna . . . . . . . . . . . . 53 75 Modena. . . . . . . . . . . . . 0 4 Parma . . . . . . . . . . . . . 21 31 Ferrara . . . . . . . . . . . . 1 5 5. I posti fissati per la quinta qualifica funzionale dell'Azienda regionale per la navigazione intera all'art. 14 della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1, sono aumentati da 55 a 63. 6. I posti fissati per la quinta qualifica funzionale del Circondario di Rimini all'art. 19 della legge regionale 6 giugno 1989, n. 20, sono aumentati da 13 a 23.