CON SENTENZA N. 369 DEL 12 LUGLIO 1990, HA DICHIARATO NON FONDATE LE
QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATE DAL PRESIDENTE DEL
                       CONSIGLIO DEI MINISTRI.
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Modifiche all'art. 27 delle legge regionale 18 agosto 1984, n. 44
 
   1.  Nell'articolo  27 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44,
sono apportate le seguenti variazioni:
     a) per la terza qualifica funzionale il numero dei posti fissato
in 338 unita' e' modificato in 318 unita';
     b)  per  la  quarta  qualifica  funzionale  il  numero dei posti
fissato in 926 unita' e' modificato in 538 unita';
     c)  per  la  quinta  qualifica  funzionale  il  numero dei posti
fissato in 352 unita' e' modificato in 742 unita'.
   2.  Sono  fatte  salve  le  ulteriori  detrazioni  alla  dotazione
organica delle qualifiche  funzionali  previste  dall'art.  16  della
legge   regionale  14  gennaio  1989,  n.  1,  al  verificarsi  della
condizione ivi prevista, nonche' le detrazioni previste dall'art.  23
della  legge  regionale  6  giugno  1989, n. 20, al verificarsi delle
condizioni dalla stessa legge previste.
   3.  L'art.  27  della  legge  regionale  18 agosto 1984, n. 44, in
conseguenza   delle   variazioni   introdotte   dal   comma    1    e
subordinatamente  al  verificarsi delle condizioni indicate nel comma
2, e' cosi' sostituito:
    "Art.  27  (Dotazione  organica).  -  1.  La  dotazione  organica
complessiva del personale del ruolo regionale viene fissata  in  4602
unita', cosi' ripartite tra le qualifiche funzionali:
    prima  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti n.   0
    seconda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti n.  37
    terza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 305
    quarta   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 504
    quinta   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 674
    sesta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 938
    settima  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 750
    ottava   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 890
    prima dirigenziale   . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 378
    seconda dirigenziale   . . . . . . . . . . . . . . posti n. 126".
   4.  I  posti  fissati  per la quinta qualifica funzionale al primo
comma del presente articolo sono in particolare destinati anche  alle
Aziende per il diritto allo studio universitario e vanno ad aumentare
la dotazione organica di ciascuna di esse nella misura qui di seguito
indicata:
 
    Azienda per il diritto        posti della V qualifica funzionale
allo studio universitario di:           da               a
             -                           -               -
Bologna . . . . . . . . . . . .         53              75
Modena. . . . . . . . . . . . .          0               4
Parma . . . . . . . . . . . . .         21              31
Ferrara . . . . . . . . . . . .          1               5
 
   5. I posti fissati per la quinta qualifica funzionale dell'Azienda
regionale per la navigazione intera all'art. 14 della legge regionale
14 gennaio 1989, n. 1, sono aumentati da 55 a 63.
   6.  I  posti  fissati  per  la  quinta  qualifica  funzionale  del
Circondario di Rimini all'art. 19  della  legge  regionale  6  giugno
1989, n. 20, sono aumentati da 13 a 23.