la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1. La presente legge, allo scopo di assicurare il massimo grado di
efficienza operativa all'azione  dell'Amministrazione  regionale  nel
settore del completamento della ricostruzione delle zone terremotate,
detta  norme  relative  al  riordinamento  dell'organizzazione  della
Segreteria  generale  straordinaria  per  la ricostruzione del Friuli
ispirate a criteri di flessibilita' in vista del graduale esaurimento
dei compiti affidati alla medesima dalle vigenti disposizioni.