la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge, allo scopo di assicurare il massimo grado di efficienza operativa all'azione dell'Amministrazione regionale nel settore del completamento della ricostruzione delle zone terremotate, detta norme relative al riordinamento dell'organizzazione della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli ispirate a criteri di flessibilita' in vista del graduale esaurimento dei compiti affidati alla medesima dalle vigenti disposizioni.