la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  I compensi dovuti dalle Amministrazioni comunali ai periti per
le operazioni eseguite in materia di usi civici, fuori dalla sfera di
competenza  giurisdizionale,  su  richiesta  del  Commissario  per il
riordinamento e  la  liquidazione  degli  usi  civici  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia, sono determinati in base alle aliquote ed alle
norme vigenti ai sensi della legge  8  luglio  1980,  n.  319  per  i
compensi  spettanti  ai  periti,  ai consulenti tecnici, interpreti e
traduttori per le  operazioni  eseguite  a  richiesta  dell'autorita'
giudiziaria.
   2.  Ai  compensi  di  cui  al comma 1 si applicano gli adeguamenti
periodici previsti dall'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319.