la seguente legge: Art. 1. 1. I compensi dovuti dalle Amministrazioni comunali ai periti per le operazioni eseguite in materia di usi civici, fuori dalla sfera di competenza giurisdizionale, su richiesta del Commissario per il riordinamento e la liquidazione degli usi civici della Regione Friuli-Venezia Giulia, sono determinati in base alle aliquote ed alle norme vigenti ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319 per i compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria. 2. Ai compensi di cui al comma 1 si applicano gli adeguamenti periodici previsti dall'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319.