la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Alla  legge  regionale  25  marzo  1986,  n.  13,  concernente
"Interventi in materia di credito agrario" sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
    all'articolo  1,  n.  6,  le  parole: "mutui per il miglioramento
fondiario",  sono   sostituite   dalle   parole:   "mutui   per   gli
investimenti";
     all'articolo 3, secondo comma, dopo le parole:
    "pari  o  superiore al 50 per cento del proprio reddito globale",
sono soppresse le parole: "da lavoro";
    all'articolo 4 dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
    "Gli  eventuali  maggiori oneri derivanti da variazioni dei tassi
di interesse verificatesi nei periodi compresi  tra  l'emissione  del
nulla-osta  e  la definizione del prestito o la stipula del contratto
definitivo di mutuo, sono a carico della Regione";
    all'articolo  5  il  primo e il secondo comma sono sostituiti dai
seguenti:
    "I  tassi  di  interesse  per  le operazioni di cui ai numeri 2 e
seguenti del secondo comma dell'articolo 4 sono stabiliti  in  misura
pari  a  quella vigente in campo nazionale alla data del rilascio del
nulla osta.
   In  relazione  ai  tassi  di  interesse di cui al precedente comma
vengono determinati gli eventuali abbuoni di quota parte del capitale
mutuato,  nella  misura  necessaria  per  assicurare ai beneficiari i
livelli di aiuto fissati ai  numeri  2,  3  e  4  del  secondo  comma
dell'articolo 4";
    all'articolo  6,  primo  comma, le parole: "salvo quanto disposto
dagli articoli 9, 11 e 18",  sono  sostituite  dalle  parole:  "salvo
quanto disposto dagli articoli 9, 11, 18, 19 e 20";
    all'articolo 8, terzo comma, dopo le parole:
    "escussione  del  debitore  principale", sono aggiunte le parole:
"limitatamente alle garanzie contrattualmente definite";
    all'articolo 12, primo comma, dopo le parole:
    "di  durata  annuale", sono aggiunte le seguenti: "nonche' per le
dotazioni aziendali";
    all'articolo  13,  quarto comma, le parole: "10 milioni di lire",
sono sostituite dalle parole: "30 milioni di lire";
    all'articolo 13 il sesto comma e' sostituito dal seguente:
    "Le provvidenze creditizie del fondo di rotazione per lo sviluppo
della meccanizzazione in agricoltura, richieste a norma dell'articolo
12  della  legge  27  ottobre  1966,  n.  910,  sono  integrate da un
eventuale aiuto regionale in conto capitale,  di  importo  pari  alla
differenza tra il contributo in conto capitale disposto dall'articolo
4  e  l'attualizzazione  dell'intervento  del  fondo   di   rotazione
calcolata  sulla  base  di  un  tasso  convenzionale  di riferimento,
corrispondente a quello vigente in campo  nazionale  al  momento  del
rilascio del nulla-osta";
    all'articolo  15  il terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti
dai seguenti:
    "Per  le  esigenze  di  esercizio  delle imprese zootecniche puo'
essere  concesso  ai  coltivatori  diretti,  agli  imprenditori   che
esercitano  l'attivita'  agricola  a  titolo principale, nonche' alle
cooperative  e  loro  consorzi  e  alle  associazioni  di  produttori
riconosciute,  di  cui  rispettivamente  ai  numeri  1,  2,  3, 4 e 5
dell'articolo 2, un concorso negli interessi, nella  misura  prevista
dall'articolo  4,  secondo comma, n. 1, per prestiti di dotazione, di
durata non superiore a dodici  mesi,  da  destinare  all'acquisto  di
bestiame bovino da ingrasso.
   I  prestiti  previsti dal precedente comma possono essere concessi
anche ad allevatori coltivatori  diretti  singoli  o  associati,  che
esercitano  l'attivita'  zootecnica senza disporre di propria azienda
agricola e viene accordato di preferenza  a  cooperative  agricole  e
loro  consorzi  e  ad  associazioni  di  produttori  riconosciute che
gestiscano  centri  di  ingrasso  di  bestiame  conferito   da   soci
allevatori  delle  zone  svantaggiate  di  cui  alla direttiva CEE n.
268/75. Per ciascun centro di ingrasso il conferimento da  parte  dei
soci  deve  riguardare  almeno il 70 per cento degli animali trattati
annualmente dal medesimo centro.
   L'ammontare  della  spesa  ritenuta  ammissibile  per  i  prestiti
agevolati di cui ai commi terzo e quarto del  presente  articolo  non
puo' superare il limite di lire 150 milioni annui per singola impresa
zootecnica. Nel caso di iniziative associate  il  predetto  massimale
puo'  essere  moltiplicato  per  il  numero delle imprese zootecniche
socie sino ad un importo  complessivo  non  superiore  a  lire  1.500
milioni.  I  predetti  limiti  di spesa possono periodicamente essere
aggiornati con decreto dell'Assessore regionale per  l'agricoltura  e
le foreste.
   Ogni  anno,  contestualmente  alla ripartizione territoriale della
spesa prevista dall'art. 4 della legge regionale  29  dicembre  1962,
numero   28,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  la  Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore regionale per  l'agricoltura  e
le  foreste,  stabilisce  la  quota  dello  stanziamento, iscritto in
bilancio per la finalita' di cui al terzo comma,  da  destinare  alle
iniziative  che prevedano una spesa annua ammissibile non superiore a
30 milioni per ogni singola impresa zootecnica";
    all'art. 15 e' aggiunto il seguente ultimo comma:
    "Le  iniziative  previste dal presente articolo possono usufruire
della disposizione recata dal quarto e quinto comma dell'art. 13";
    all'art.  18,  primo comma, dopo le parole: "puo' essere concesso
attraverso l'IRCAC", e' aggiunto il seguente periodo: "che puo' a tal
fine   operare  anche  in  deroga  alle  disposizioni  legislative  e
statutarie che ne disciplinano l'attivita'";
    all'art.  18,  quarto  comma,  il  periodo  dopo  le parole: "gli
istituti di credito e l'IRCAC",  e'  sostituito  sino  al  punto  dal
seguente:   "determina   per  i  diversi  prodotti,  con  decreto  da
pubblicarsi nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  siciliana,  i
valori  unitari massimi dei prestiti agevolati di cui ai numeri 1 e 2
del primo comma, nonche' la loro durata che in  ogni  caso  non  puo'
essere superiore a dodici mesi";
     all'art.  18,  quinto comma, le parole: "nella misura del 60 per
cento", sono sostituite dalle parole: "nella misura non superiore  al
60 per cento";
    all'art. 19 dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
    "Le richieste di intervento debbono essere avanzate all'IRCAC che
provvede al rilascio di apposita autorizzazione preventiva";
    all'art.   26,   primo   comma,   le   parole:   "mutui  relativi
all'esecuzione di  opere  e  lavori  di  miglioramento  fondiario  ed
agrario", sono sostituite dalle parole: "mutui per gli investimenti";
 
    all'art. 26 sono soppressi il penultimo e l'ultimo comma;
    all'art. 33, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
    "I mutui previsti dal terzo comma usufruiscono della fidejussione
regionale ai sensi dell'art. 8".