la seguente legge: Art. 1. 1. Alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, concernente "Interventi in materia di credito agrario" sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: all'articolo 1, n. 6, le parole: "mutui per il miglioramento fondiario", sono sostituite dalle parole: "mutui per gli investimenti"; all'articolo 3, secondo comma, dopo le parole: "pari o superiore al 50 per cento del proprio reddito globale", sono soppresse le parole: "da lavoro"; all'articolo 4 dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: "Gli eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni dei tassi di interesse verificatesi nei periodi compresi tra l'emissione del nulla-osta e la definizione del prestito o la stipula del contratto definitivo di mutuo, sono a carico della Regione"; all'articolo 5 il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: "I tassi di interesse per le operazioni di cui ai numeri 2 e seguenti del secondo comma dell'articolo 4 sono stabiliti in misura pari a quella vigente in campo nazionale alla data del rilascio del nulla osta. In relazione ai tassi di interesse di cui al precedente comma vengono determinati gli eventuali abbuoni di quota parte del capitale mutuato, nella misura necessaria per assicurare ai beneficiari i livelli di aiuto fissati ai numeri 2, 3 e 4 del secondo comma dell'articolo 4"; all'articolo 6, primo comma, le parole: "salvo quanto disposto dagli articoli 9, 11 e 18", sono sostituite dalle parole: "salvo quanto disposto dagli articoli 9, 11, 18, 19 e 20"; all'articolo 8, terzo comma, dopo le parole: "escussione del debitore principale", sono aggiunte le parole: "limitatamente alle garanzie contrattualmente definite"; all'articolo 12, primo comma, dopo le parole: "di durata annuale", sono aggiunte le seguenti: "nonche' per le dotazioni aziendali"; all'articolo 13, quarto comma, le parole: "10 milioni di lire", sono sostituite dalle parole: "30 milioni di lire"; all'articolo 13 il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le provvidenze creditizie del fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, richieste a norma dell'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono integrate da un eventuale aiuto regionale in conto capitale, di importo pari alla differenza tra il contributo in conto capitale disposto dall'articolo 4 e l'attualizzazione dell'intervento del fondo di rotazione calcolata sulla base di un tasso convenzionale di riferimento, corrispondente a quello vigente in campo nazionale al momento del rilascio del nulla-osta"; all'articolo 15 il terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti: "Per le esigenze di esercizio delle imprese zootecniche puo' essere concesso ai coltivatori diretti, agli imprenditori che esercitano l'attivita' agricola a titolo principale, nonche' alle cooperative e loro consorzi e alle associazioni di produttori riconosciute, di cui rispettivamente ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2, un concorso negli interessi, nella misura prevista dall'articolo 4, secondo comma, n. 1, per prestiti di dotazione, di durata non superiore a dodici mesi, da destinare all'acquisto di bestiame bovino da ingrasso. I prestiti previsti dal precedente comma possono essere concessi anche ad allevatori coltivatori diretti singoli o associati, che esercitano l'attivita' zootecnica senza disporre di propria azienda agricola e viene accordato di preferenza a cooperative agricole e loro consorzi e ad associazioni di produttori riconosciute che gestiscano centri di ingrasso di bestiame conferito da soci allevatori delle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 268/75. Per ciascun centro di ingrasso il conferimento da parte dei soci deve riguardare almeno il 70 per cento degli animali trattati annualmente dal medesimo centro. L'ammontare della spesa ritenuta ammissibile per i prestiti agevolati di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo non puo' superare il limite di lire 150 milioni annui per singola impresa zootecnica. Nel caso di iniziative associate il predetto massimale puo' essere moltiplicato per il numero delle imprese zootecniche socie sino ad un importo complessivo non superiore a lire 1.500 milioni. I predetti limiti di spesa possono periodicamente essere aggiornati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Ogni anno, contestualmente alla ripartizione territoriale della spesa prevista dall'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, numero 28, e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, stabilisce la quota dello stanziamento, iscritto in bilancio per la finalita' di cui al terzo comma, da destinare alle iniziative che prevedano una spesa annua ammissibile non superiore a 30 milioni per ogni singola impresa zootecnica"; all'art. 15 e' aggiunto il seguente ultimo comma: "Le iniziative previste dal presente articolo possono usufruire della disposizione recata dal quarto e quinto comma dell'art. 13"; all'art. 18, primo comma, dopo le parole: "puo' essere concesso attraverso l'IRCAC", e' aggiunto il seguente periodo: "che puo' a tal fine operare anche in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che ne disciplinano l'attivita'"; all'art. 18, quarto comma, il periodo dopo le parole: "gli istituti di credito e l'IRCAC", e' sostituito sino al punto dal seguente: "determina per i diversi prodotti, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i valori unitari massimi dei prestiti agevolati di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, nonche' la loro durata che in ogni caso non puo' essere superiore a dodici mesi"; all'art. 18, quinto comma, le parole: "nella misura del 60 per cento", sono sostituite dalle parole: "nella misura non superiore al 60 per cento"; all'art. 19 dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Le richieste di intervento debbono essere avanzate all'IRCAC che provvede al rilascio di apposita autorizzazione preventiva"; all'art. 26, primo comma, le parole: "mutui relativi all'esecuzione di opere e lavori di miglioramento fondiario ed agrario", sono sostituite dalle parole: "mutui per gli investimenti"; all'art. 26 sono soppressi il penultimo e l'ultimo comma; all'art. 33, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente: "I mutui previsti dal terzo comma usufruiscono della fidejussione regionale ai sensi dell'art. 8".