la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 5 febbraio 1956,
n. 9 e' autorizzato, per l'anno finanziario 1990,  per  le  finalita'
della  legge  medesima e della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12,
il limite trentacinquennale di impegno di lire 14.000 milioni.