la seguente legge: Art. 1. 1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9 e' autorizzato, per l'anno finanziario 1990, per le finalita' della legge medesima e della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di lire 14.000 milioni.