la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Per le finalita' di cui all'articolo 2 della legge regionale 11
aprile 1981, n. 61, e'  autorizzata,  per  l'anno  finanziario  1990,
l'ulteriore spesa di lire 500 milioni.
   2.  Per  le  finalita'  dell'articolo  7  della legge regionale 11
aprile 1981, n. 61, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1990, le
seguenti spese:
     a) per la realizzazione delle opere previste nelle lettere a, b,
g, h, i, lire 5.000 milioni;
     b)  per  la realizzazione delle opere previste nelle lettere c e
d, lire 3.000 milioni;
     c)  per  la  realizzazione delle opere previste dalla lettera e,
lire 3.000 milioni.
   3.  Per  le  finalita'  dell'articolo  10 della legge regionale 11
aprile 1981, n.  61,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e'
autorizzato  l'ulteriore  limite  venticinquennale  di  spesa di lire
1.500 milioni.
   4.  Per  le  finalita'  dell'articolo  11 della legge regionale 11
aprile 1981, n. 61, e' autorizzato, per l'anno finanziario  1990,  il
limite trentacinquennale di spesa di lire 1.000 milioni.
   5.  Per  le  finalita'  dell'articolo  13 della legge regionale 11
aprile 1981, n. 61, e' autorizzata, per l'anno finanziario  1990,  la
spesa di lire 1.000 milioni.
   6. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 11
aprile 1981, n. 61, sono prorogate per un  quinquennio,  a  decorrere
dal 1990.
   7.  Per  le  spese  di  cui  al  presente articolo, negli esercizi
successivi, si provvedera' a norma dell'articolo  4,  secondo  comma,
della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.