la seguente legge: Art. 1. 1. Per le finalita' di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1990, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni. 2. Per le finalita' dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1990, le seguenti spese: a) per la realizzazione delle opere previste nelle lettere a, b, g, h, i, lire 5.000 milioni; b) per la realizzazione delle opere previste nelle lettere c e d, lire 3.000 milioni; c) per la realizzazione delle opere previste dalla lettera e, lire 3.000 milioni. 3. Per le finalita' dell'articolo 10 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzato l'ulteriore limite venticinquennale di spesa di lire 1.500 milioni. 4. Per le finalita' dell'articolo 11 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e' autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite trentacinquennale di spesa di lire 1.000 milioni. 5. Per le finalita' dell'articolo 13 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1990, la spesa di lire 1.000 milioni. 6. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, sono prorogate per un quinquennio, a decorrere dal 1990. 7. Per le spese di cui al presente articolo, negli esercizi successivi, si provvedera' a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.