la seguente legge: Art. 1. 1. Gli interventi disposti a favore dei lavoratori delle imprese Keller S.p.a. di Palermo e Birra Dreher di Catania dall'articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 1990, n. 1, sono prorogati fino al 31 dicembre 1990. Ai predetti lavoratori, i quali abbiano richiesto tempestivamente all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.), ove spettante, la corresponsione della indennita' di disoccupazione speciale, prevista dallo articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni l'indennita' mensile a carico della Regione sara' concessa in misura pari al 95 per cento dell'ammontare della medesima indennita' di disoccupazione speciale. 2. I benefici di cui al comma 1 si applicano, altresi', ai lavoratori dipendenti dalle suddette imprese, licenziati o sospesi per riduzione di personale nel corso dello anno 1990, con decorrenza dalla data di sospensione o licenziamento e sino al 31 dicembre 1990 per i periodi di effettiva disoccupazione.