la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Gli  interventi disposti a favore dei lavoratori delle imprese
Keller S.p.a. di Palermo e Birra Dreher di  Catania  dall'articolo  1
della  legge regionale 10 febbraio 1990, n. 1, sono prorogati fino al
31 dicembre 1990. Ai predetti lavoratori, i quali  abbiano  richiesto
tempestivamente  all'Istituto  nazionale  per  la  previdenza sociale
(I.N.P.S.), ove spettante,  la  corresponsione  della  indennita'  di
disoccupazione  speciale,  prevista  dallo  articolo  8 della legge 5
novembre 1968,  n.  1115,  e  successive  modificazioni  l'indennita'
mensile  a  carico  della Regione sara' concessa in misura pari al 95
per cento dell'ammontare della medesima indennita' di  disoccupazione
speciale.
   2.  I  benefici  di  cui  al  comma  1  si applicano, altresi', ai
lavoratori dipendenti dalle suddette imprese,  licenziati  o  sospesi
per  riduzione di personale nel corso dello anno 1990, con decorrenza
dalla data di sospensione o licenziamento e sino al 31 dicembre  1990
per i periodi di effettiva disoccupazione.