la seguente legge: Art. 1. Creazione della Fondazione Costantino Nivola 1. La Regione autonoma della Sardegna partecipa alla creazione della fondazione Costantino Nivola, con sede in Orani. 2. A tal fine assegna al Comune di tale centro la somma necessaria per: a) l'adeguamento alla specifica destinazione d'uso dello stabile sede della fondazione; b) l'acquisto e l'adeguamento di altri eventuali stabili o terreni limitrofi, o comunque interni al territorio comunale, necessari per dotare la fondazione di sale per museo, manifestazioni e attivita' previste dallo statuto; c) l'acquisizione di opere dell'artista e di documenti pertinenti alla sua attivita', nonche' di altri beni, deliberati dagli organi della fondazione conformemente alle norme dello statuto; d) l'acquisizione della biblioteca ed eventuali arredi od oggetti gia' di proprieta' dell'artista; e) l'acquisizione di una o piu' aree - sempre nel territorio comunale, anche fuori dall'abitato - da destinare a parco-giardino destinato al pubblico. 3. L'acquisto dei beni di cui al precedente comma, lettere b) ed e), sara' definito dal citato Comune entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, d'intesa, se gia' costituita, con gli organi della fondazione e costituira' la dotazione patrimoniale iniziale della stessa. L'acquisto di opere dell'artista, la ristrutturazione dello stabile, comprensiva dell'adattamento e dell'acquisto di arredi e di attrezzature necessarie per l'attivita' della fondazione, saranno effettuati dalla medesima. A tal fine gli organi della fondazione predisporranno un dettagliato preventivo di spesa che sara' presentato al Comune di Orani per l'erogazione del relativo finanziamento a valere sulle disponibilita' che saranno garantite dall'Amministrazione regionale ai sensi del successivo articolo 6, punto a). 4. I beni di cui al presente articolo saranno acquisiti e strutturati a cura del Comune di Orani, d'intesa con gli organi della fondazione, ed alla stessa saranno trasferiti.