la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di soddisfare le esigenze straordinarie connesse alla funzionalita' della campagna antincendi 1990, in rapporto all'insufficienza del personale regionale impegnato per l'attuazione della campagna stessa, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a corrispondere, durante il periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre 1990, compensi per il lavoro staordinario effettivamente reso, e comunque fino ad un massimo di 70 ore mensili a favore del personale appartenente al ruolo unico regionale che sia stato assegnato al Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, e dell'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42. 2. Gli stessi compensi sono corrisposti a favore del personale della VII qualifica funzionale del ruolo unico regionale avente la qualifica di esperto in scienze agrarie e forestali, nonche', limitatamente ad un numero di 30 unita' complessive che siano assegnate a compiti amministrativi o tecnici connessi alla campagna antincendi, al personale del ruolo unico regionale, prescindendosi dalla qualifica rivestita. 3. I compensi di cui ai precedenti commi sono corrisposti al personale indicato nei commi medesimi che sia effettivamente impegnato per l'attuazione della campagna antincendi.