la seguente legge: Art. 1. 1. Per favorire l'incremento ed il miglioramento dell'allevamento equino nella regione Friuli-Venezia Giulia, il Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate e' autorizzato a fornire anche i servizi di fecondazione equina naturale mediante l'impianto di pubbliche stazioni di monta e l'impiego di stalloni miglioratori. 2. A tal fine, il Centro di cui al comma 1 presenta alla Direzione regionale dell'agricoltura entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base di direttive emanate dalla Direzione medesima, un programma tecnico-finanziario di attivita' relativo all'anno successivo, che viene sottoposto alla Giunta regionale per l'approvazione.