la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per favorire l'incremento ed il miglioramento dell'allevamento
equino nella regione Friuli-Venezia Giulia, il Centro  regionale  per
la   fecondazione   artificiale  delle  specie  animali  allevate  e'
autorizzato a fornire anche i servizi di fecondazione equina naturale
mediante  l'impianto  di  pubbliche  stazioni di monta e l'impiego di
stalloni miglioratori.
   2. A tal fine, il Centro di cui al comma 1 presenta alla Direzione
regionale dell'agricoltura entro il 31 ottobre di  ogni  anno,  sulla
base  di  direttive  emanate  dalla  Direzione medesima, un programma
tecnico-finanziario di attivita' relativo  all'anno  successivo,  che
viene sottoposto alla Giunta regionale per l'approvazione.