(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 21 agosto 1990)
 
                       IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Nel  secondo  periodo  del comma 1 dell'articolo 1 della legge
provinciale  14  novembre  1988,  n.  45,  le  parole  "applicando  i
coefficienti  correttivi  di  cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 della
legge  27  luglio  1978,  n.  392"  sono  sostituite   dalle   parole
"applicando  i coefficienti di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e
21 della legge 27 luglio 1978, n. 392".
   2.  All'articolo  1  della  legge  provinciale  n.  45 del 1988 e'
aggiunto il seguente comma:
   "3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 2 si applicano anche nei
confronti degli assegnatari di  alloggi  che  superano  i  limiti  di
reddito  di  cui  all'articolo  11  della legge provinciale 23 maggio
1977, n. 13, rispettivamente di cui all'articolo 11/ bis della stessa
legge provinciale, inserito con l'articolo 79 della legge provinciale
21 novembre 1983, n. 45, e nei cui confronti non sia stata avviata la
procedura di sfratto".