(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 21 agosto 1990) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45, le parole "applicando i coefficienti correttivi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392" sono sostituite dalle parole "applicando i coefficienti di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392". 2. All'articolo 1 della legge provinciale n. 45 del 1988 e' aggiunto il seguente comma: "3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nei confronti degli assegnatari di alloggi che superano i limiti di reddito di cui all'articolo 11 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, rispettivamente di cui all'articolo 11/ bis della stessa legge provinciale, inserito con l'articolo 79 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, e nei cui confronti non sia stata avviata la procedura di sfratto".