la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  Per gli interventi previsti dall'art. 18 della legge regionale
12 agosto  1987,  n.  70  concernente  interventi  regionali  per  la
promozione  e lo sviluppo del riordino fondiario, e' autorizzata, per
l'esercizio finanziario 1990, la maggiore spesa di lire  800.000.000.