la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Per gli interventi previsti dall'art. 18 della legge regionale 12 agosto 1987, n. 70 concernente interventi regionali per la promozione e lo sviluppo del riordino fondiario, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la maggiore spesa di lire 800.000.000.