la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Per gli interventi previsti dall'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 106, concernente l'applicazione nella Valle d'Aosta del regolamento (C.E.E.) n. 1401/86 del Consiglio del 6 maggio 1986 che costituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 1.500.000.000.