la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  Per  gli interventi previsti dall'art. 2 della legge regionale
22 dicembre 1987, n.  106,  concernente  l'applicazione  nella  Valle
d'Aosta  del  regolamento  (C.E.E.)  n.  1401/86  del Consiglio del 6
maggio 1986 che costituisce un'azione  comune  per  il  miglioramento
dell'agricoltura  in  alcune  zone  svantaggiate, e' autorizzata, per
l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 1.500.000.000.