la seguente legge: Art. 1. Rifinanziamento fondi di rotazione 1. La legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni recante la costituzione di fondi regionali di rotazione per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta, e' rifinanziata per gli anni 1990 e 1991 con lo stanziamento complessivo di lire 81.400 milioni, da ripartire nel modo seguente: anno 1990 a) per gli interventi di cui al capo I (provvidenze per il recupero dei centri e nuclei abitati) lire 7.400 milioni; b) per gli interventi di cui al capo II (provvidenze per il turismo) lire 28.000 milioni; anno 1991 a) per gli interventi di cui al capo I (provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati) lire 5.000 milioni; b) per gli interventi di cui al capo II (provvidenze per il turismo) lire 41.000 milioni.