la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Rifinanziamento fondi di rotazione
 
   1.  La  legge  regionale  8  ottobre  1973,  n.  33  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  recante  la  costituzione  di  fondi
regionali di rotazione per la promozione di iniziative economiche nel
territorio della Valle d'Aosta, e' rifinanziata per gli anni  1990  e
1991  con  lo  stanziamento  complessivo  di  lire 81.400 milioni, da
ripartire nel modo seguente:
anno 1990
    a)  per  gli  interventi  di  cui  al  capo I (provvidenze per il
recupero dei centri e nuclei abitati) lire 7.400 milioni;
    b)  per  gli  interventi  di  cui  al capo II (provvidenze per il
turismo) lire 28.000 milioni;
anno 1991
    a)  per  gli  interventi  di  cui  al  capo I (provvidenze per il
recupero di centri e nuclei abitati) lire 5.000 milioni;
    b)  per  gli  interventi  di  cui  al capo II (provvidenze per il
turismo) lire 41.000 milioni.