la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           Rifinanziamento
 
   1.   La  legge  regionale  11  agosto  1989,  n.  65,  concernente
interventi straordinari di sostegno ai  settori  del  turismo  e  del
commercio,  e'  finanziata,  per  l'anno 1990, con lo stanziamento di
ulteriori  3.500  milioni  da  destinare  all'erogazione   di   mutui
quinquennali  a  tasso  agevolato  a favore di societa' funiviarie ai
sensi  dell'articolo  2,  terzo  comma,  della  legge  medesima.   Lo
stanziamento   complessivo   relativo   all'esercizio  1990  per  gli
interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1989, n. 65  ammonta
a lire 5.830 milioni.