la seguente legge: Art. 1. Rifinanziamento 1. La legge regionale 11 agosto 1989, n. 65, concernente interventi straordinari di sostegno ai settori del turismo e del commercio, e' finanziata, per l'anno 1990, con lo stanziamento di ulteriori 3.500 milioni da destinare all'erogazione di mutui quinquennali a tasso agevolato a favore di societa' funiviarie ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge medesima. Lo stanziamento complessivo relativo all'esercizio 1990 per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1989, n. 65 ammonta a lire 5.830 milioni.