la seguente legge: Art. 1. 1. Per gli interventi finanziari previsti dalla legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3 e successive modificazioni, e' autorizzata, per l'anno 1990, l'ulteriore spesa di lire 450.000.000. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' per lire 400.000.000 sul capitolo 42705 e per lire 50.000.000 sul capitolo 42706 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990. 3. Alla copertura della spesa di lire 450.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 "Fonte globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.