la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Per gli interventi finanziari previsti dalla legge regionale 15
gennaio 1987, n. 3 e successive modificazioni,  e'  autorizzata,  per
l'anno 1990, l'ulteriore spesa di lire 450.000.000.
   2.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
gravera'  per  lire  400.000.000  sul  capitolo  42705  e  per   lire
50.000.000  sul  capitolo  42706  del  bilancio  di  previsione della
Regione per l'anno 1990.
   3.  Alla  copertura  della  spesa  di lire 450.000.000 si provvede
mediante riduzione di pari importo  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo  50000  "Fonte  globale  per  il  finanziamento di spese per
l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" del  bilancio  di
previsione  della  Regione  per  l'anno  1990  a valere sull'apposito
accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.