la seguente legge: Art. 1. 1. per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 e successive modificazioni, concernente l'inserimento nella vita sociale di portatori di handicap, e' autorizzata per l'anno 1990 l'ulteriore spesa di lire 220.000.000. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera': sul capitolo 22830 per lire 100.000.000; sul capitolo 42050 per lire 90.000.000; sul capitolo 42100 per lire 30.000.000; del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990. 3. Alla copertura della spesa di lire 220.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 "fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.