la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  per  l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1981, n.
85 e successive modificazioni, concernente l'inserimento  nella  vita
sociale  di  portatori  di  handicap,  e' autorizzata per l'anno 1990
l'ulteriore spesa di lire 220.000.000.
   2.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
gravera':
    sul capitolo 22830 per lire 100.000.000;
    sul capitolo 42050 per lire 90.000.000;
    sul capitolo 42100 per lire 30.000.000;
    del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.
   3.  Alla  copertura  della  spesa  di lire 220.000.000 si provvede
mediante riduzione di pari importo  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo  50150  "fondo  globale  per  il  finanziamento di spese per
ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" della  parte
spesa  del  bilancio  di  previsione  della Regione per l'anno 1990 a
valere sull'apposito accantonamento previsto  all'allegato  n.  8  al
bilancio stesso.