la seguente legge: Art. 1. Attivita' di indirizzo regionale 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono allo stoccaggio provvisorio ed a quello definitivo dei rifiuti solidi urbani, avvalendosi delle stazioni intermedie di trasferimento dei rifiuti solidi urbani disponibili ai sensi della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 concernente "Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi", cosi' come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 44 e del Centro regionale di trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, sito in Comune di Brissogne. 2. A fini dello stoccaggio provvisorio e di quello definitivo dei rifiuti solidi urbani i Comuni sono tenuti a conformarsi alle disposizioni di indirizzo stabilite con provvedimento della Giunta regionale.