la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Attivita' di indirizzo regionale
 
   1.  Dalla  data di entrata in vigore della presente legge i Comuni
provvedono allo stoccaggio provvisorio ed  a  quello  definitivo  dei
rifiuti  solidi  urbani,  avvalendosi  delle  stazioni  intermedie di
trasferimento dei rifiuti solidi urbani disponibili  ai  sensi  della
legge  regionale  16  agosto  1982,  n.  37 concernente "Norme per lo
smaltimento dei rifiuti solidi", cosi' come  modificata  dalla  legge
regionale 16 giugno 1988, n. 44 e del Centro regionale di trattamento
dei  rifiuti  solidi  urbani  ed  assimilabili,  sito  in  Comune  di
Brissogne.
   2.  A fini dello stoccaggio provvisorio e di quello definitivo dei
rifiuti solidi  urbani  i  Comuni  sono  tenuti  a  conformarsi  alle
disposizioni  di  indirizzo  stabilite con provvedimento della Giunta
regionale.