la seguente legge: Art. 1. 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, concernente "Ordinamento delle guide e aspiranti guide in Valle d'Aosta", come modificata dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 39, e' autorizzata la maggiore spesa annua complessiva di lire 125.000.000; il cui onere gravera', rispettivamente, quanto a lire 20.000.000 sul capitolo 37310 il cui ammontare e' fissato in lire 65.000.000 e quanto a lire 105.000.000 sul capitolo 37400 il cui ammontare e' fissato in lire 285.000.000 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1990, nonche' sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio per gli anni successivi.