la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 18, comma
1, lettere a), c) e d) della legge regionale 11 agosto 1975,  n.  39,
concernente  "Ordinamento  delle  guide  e  aspiranti  guide in Valle
d'Aosta", come modificata dalla legge regionale 31  maggio  1983,  n.
39,  e'  autorizzata  la  maggiore  spesa  annua  complessiva di lire
125.000.000; il cui onere gravera', rispettivamente,  quanto  a  lire
20.000.000  sul  capitolo  37310  il cui ammontare e' fissato in lire
65.000.000 e quanto a lire 105.000.000  sul  capitolo  37400  il  cui
ammontare  e'  fissato  in  lire  285.000.000 del bilancio preventivo
della  Regione  per  l'esercizio  1990,  nonche'  sui  corrispondenti
capitoli di spesa del bilancio per gli anni successivi.