la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10,
come modificata dalle leggi regionali 14 dicembre 1972, n. 40,  e  11
agosto  1975,  n.  41,  concernente  la  sottoscrizione  di  capitale
azionario di societa' di  funivie  e  seggiovie  locali  e  di  altre
societa' aventi per fine iniziative di interesse turistico locale, e'
autorizzata, limitatamente all'esercizio 1990, l'ulteriore  spesa  di
lire 700.000.000.
   2.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
gravera' sul capitolo 37500 del bilancio di previsione della  Regione
per l'anno 1990.
   3.  Alla  copertura  dell'onere  di cui ai commi 1 e 2 si provvede
mediante riduzione di pari importo  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo  50150  ("Fondo  globale  per  il finanziamento di spese per
ulteriori programmi di sviluppo - spese di  investimento",  a  valere
sull'apposito  accantonamento  previsto  all'allegato  n.  8  - punto
2.2.2. -  settore  2:  sviluppo  economico)  della  parte  spesa  del
bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.