la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, come modificata dalle leggi regionali 14 dicembre 1972, n. 40, e 11 agosto 1975, n. 41, concernente la sottoscrizione di capitale azionario di societa' di funivie e seggiovie locali e di altre societa' aventi per fine iniziative di interesse turistico locale, e' autorizzata, limitatamente all'esercizio 1990, l'ulteriore spesa di lire 700.000.000. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sul capitolo 37500 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990. 3. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 ("Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento", a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - punto 2.2.2. - settore 2: sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.