la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'applicazione della legge regionale 24 agosto 1982, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Provvedimenti per la promozione di forme associative tra operatori turistici", e' autorizzata la maggiore spesa annua di lire 400 milioni. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sul capitolo 35730 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci. 3. Alla copertura dell'onere di cui ai commi precedenti si provvede: a) per l'anno 1990 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50100 ("Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese correnti") del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990, a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato 8 al bilancio stesso; b) per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per lire 800 milioni delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.08 "Interventi a favore della cooperazione" del bilancio pluriennale 1990-1992.