la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Per l'applicazione della legge regionale 24 agosto 1982, n. 47,
e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Provvedimenti
per  la  promozione di forme associative tra operatori turistici", e'
autorizzata la maggiore spesa annua di lire 400 milioni.
   2.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
gravera' sul capitolo 35730 del bilancio di previsione della  Regione
per l'anno 1990 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
   3.  Alla  copertura  dell'onere  di  cui  ai  commi  precedenti si
provvede:
     a)  per  l'anno  1990  mediante  riduzione di pari importo dello
stanziamento  iscritto  al  cap.  50100  ("Fondo   globale   per   il
finanziamento  di  spese  per ulteriori programmi di sviluppo - Spese
correnti") del bilancio di previsione della Regione per l'anno  1990,
a  valere  sull'apposito  accantonamento  previsto  all'allegato 8 al
bilancio stesso;
     b)  per  gli  anni  1991  e  1992 mediante utilizzo per lire 800
milioni delle risorse  disponibili  iscritte  al  programma  2.2.2.08
"Interventi  a  favore  della  cooperazione" del bilancio pluriennale
1990-1992.