la seguente legge: Art. 1. Riscossione delle entrate 1. Ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto regionale e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge e dalle altre norme regionali vigenti in materia.