la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Riscossione delle entrate
 
   1.  Ai  sensi  degli  articoli  36  e 37 dello Statuto regionale e
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1965,  n.  1074,  le  disposizioni  del  decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche si applicano
nel  territorio  della  Regione, salvo quanto previsto dalla presente
legge e dalle altre norme regionali vigenti in materia.