IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente nuovo articolo: "Art. 8-bis. Utilizzo dei servizi di trasporto privati 1. La Giunta provinciale e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i gestori dei servizi di trasporto privati e di taxi per favorire l'utilizzo dei loro mezzi da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 8. 2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvedera' secondo criteri e modalita' da stabilire con deliberazione della Giunta provinciale. 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, comprensivi dei costi delle tariffe di viaggio, sono a carico del bilancio della Provincia".