IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente nuovo articolo:
 
                             "Art. 8-bis.
              Utilizzo dei servizi di trasporto privati
 
   1.  La  Giunta  provinciale  e'  autorizzata  a stipulare apposite
convenzioni con i gestori dei servizi di trasporto privati e di  taxi
per  favorire  l'utilizzo dei loro mezzi da parte dei soggetti di cui
al precedente articolo 8.
   2.   All'attuazione   degli  interventi  di  cui  al  comma  1  si
provvedera'  secondo   criteri   e   modalita'   da   stabilire   con
deliberazione della Giunta provinciale.
   3.  Gli  oneri  derivanti dall'applicazione del presente articolo,
comprensivi dei costi delle tariffe di viaggio,  sono  a  carico  del
bilancio della Provincia".