la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  Centro  regionale  vitivinicolo  svolge i compiti previsti
dall'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60.
   2.  Con  legge  regionale  si  provvedera  ad una ristrutturazione
organica della normativa regionale in materia vitivinicola al fine di
consentire  una  omogenea  trattazione delle problematiche di settore
nonche' un adeguato coordinamento degli interventi.