la seguente legge: Art. 1. 1. Il Centro regionale vitivinicolo svolge i compiti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60. 2. Con legge regionale si provvedera ad una ristrutturazione organica della normativa regionale in materia vitivinicola al fine di consentire una omogenea trattazione delle problematiche di settore nonche' un adeguato coordinamento degli interventi.