IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 ed in particolare gli artt. 53 e 54, n. 1;
   Vista la legge provinciale 1› agosto 1988, n. 24 ed in particolare
l'art. 1, secondo comma;
   Su  conforme  deliberazione  della Giunta provinciale n. 16015, di
data 15 dicembre 1989, non soggetta alla  registrazione  della  Corte
dei conti;
 
                               Decreta:
                               Art. 1.
 
   1.  La  Provincia  Autonoma  di  Trento  osserva,  fatto  salvo il
rispetto delle disposizioni sul collocamento obbligatorio nonche'  di
quelle  relative  alle  quote  riservatarie  nell'ambito del pubblico
impiego, le modalita' di cui agli articoli  seguenti  nell'assunzione
di personale per la copertura dei posti dei profili professionali per
l'accesso ai quali  e'  richiesto  il  solo  requisito  della  scuola
dell'obbligo.
   2.  I  profili  professionali  di  cui  al precedente comma sono i
seguenti:
   3› Livello funzionale retributivo:
    addetto ai servizi ausiliari e di anticamera;
    bidello;
    custode di museo;
    operatore d'appoggio nelle scuole dell'infanzia.
   4› Livello funzionale retributivo:
    operatore amministrativo;
    autista;
    operaio qualificato.