IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli artt. 53 e 54, n. 1; Vista la legge provinciale 1 agosto 1988, n. 24 ed in particolare l'art. 1, secondo comma; Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 16015, di data 15 dicembre 1989, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. 1. La Provincia Autonoma di Trento osserva, fatto salvo il rispetto delle disposizioni sul collocamento obbligatorio nonche' di quelle relative alle quote riservatarie nell'ambito del pubblico impiego, le modalita' di cui agli articoli seguenti nell'assunzione di personale per la copertura dei posti dei profili professionali per l'accesso ai quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. 2. I profili professionali di cui al precedente comma sono i seguenti: 3 Livello funzionale retributivo: addetto ai servizi ausiliari e di anticamera; bidello; custode di museo; operatore d'appoggio nelle scuole dell'infanzia. 4 Livello funzionale retributivo: operatore amministrativo; autista; operaio qualificato.