(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 39 del 25 settembre 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di conseguire un piu' efficace e completo utilizzo delle potenzialita' promozionali e pubblicitarie connesse alla candidatura della citta' di Aosta per l'organizzazione dei Giochi olimpici invernali 1998, la regione Valle d'Aosta e' autorizzata a intervenire finanziariamente mediante l'erogazione di contributi a favore del Comitato costituito per il sostegno della candidatura stessa. 2. I contributi sono approvati con delibera della Giunta regionale, previo esame dei programmi all'uopo redatti dal Comitato di cui al primo comma e possono essere concessi anche ratealmente, in relazione alle esigenze organizzative del Comitato. 3. Il Comitato dovra' semestralmente presentare alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente un rendiconto delle spese sostenute nonche' una relazione illustrante le attivita' svolte e i risultati conseguiti.