(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della regione Valle d'Aosta n. 39 del 25 settembre 1990)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  fine  di  conseguire  un piu' efficace e completo utilizzo
delle  potenzialita'  promozionali  e  pubblicitarie  connesse   alla
candidatura  della  citta'  di  Aosta per l'organizzazione dei Giochi
olimpici invernali 1998, la regione Valle d'Aosta  e'  autorizzata  a
intervenire  finanziariamente  mediante  l'erogazione di contributi a
favore del Comitato costituito  per  il  sostegno  della  candidatura
stessa.
   2.   I   contributi  sono  approvati  con  delibera  della  Giunta
regionale, previo esame dei programmi all'uopo redatti  dal  Comitato
di cui al primo comma e possono essere concessi anche ratealmente, in
relazione alle esigenze organizzative del Comitato.
   3.  Il  Comitato  dovra'  semestralmente  presentare  alla  Giunta
regionale e alla  Commissione  consiliare  competente  un  rendiconto
delle  spese sostenute nonche' una relazione illustrante le attivita'
svolte e i risultati conseguiti.